COSTITUZIONI DELLE SUORE ORSOLINE DEL S.C.G.A. (del 1985)

 

 

III - RESPONSABILITA PER LA GRAZIA DELLA VOCAZIONE / 2. LE TAPPE DELLA FORMAZIONE


 

« Preghiera, penitenza, amore - ecco nelle sue grandi linee la vita religiosa... Come Dio vuole! Come Dio vuole! Con queste parole sulle labbra vivrai la tua vita tranquilla in mezzo alle tempeste; raggiante nella lotta, amante in mezzo all'odio, santa in mezzo al peccato, di Dio, benché ancora in terra. Come Dio vuole! ». (Test. XI)

« Gustate e vedete quanto è buono il Signore ». (Sal. 34,9)

94. Le persone che entrano nella Congregazione passano attraverso tre tappe fondamentali di formazione: prenoviziato, noviziato, iuniorato.

Lo scopo di queste tappe è la graduale introduzione nell'essenza e nelle esigenze della vita religiosa e la prova della vocazione. I principi particolareggiati della formazione, i programmi per l'organizzazione delle singole tappe vengono definiti in un documento apposito.

95. Lo scopo dei periodo che precede il noviziato è la preparazione al noviziato stesso. Comprende: il discernimento, da ambedue le parti, della vocazione della candidata e delle sue disposizioni alla vita religiosa nella nostra Congregazione, il completamento della formazione generale e cristiana, l'approfondimento della vita interiore, l'introduzione alla vita e alle attività della Congregazione.

I. Il prenoviziato comprende due tappe: la candidatura e il postulato.

2. La superiora generale può accettare le candidate in tutta la Congregazione. La superiora

del centro - nel centro che dipende da lei. Informerà la superiora generale dell'accettazione della candidata.

3. Per l'ammissione alla Congregazione di una persona che ha compiuto trentacinque anni, bisogna avere il consenso della superiora generale.

4. Il periodo della candidatura non dovrebbe superare i due anni.

5. Dopo il periodo di prova, la candidatura può essere ammessa al postulato. Decide di questo la superiora del centro, dopo aver esaminato la relazione della suora responsabile della formazione e dopo aver ascoltato il parere del consiglio del centro. La candidata chiederà per iscritto di essere ammessa al postulato. La superiora del centro informerà la superiora generale dell'ammissione della candidata al postulato

6. Le candidate e le postulanti rimangono nelle comunità locali e vengono affidate ad una professa perpetua responsabile della loro formazione.

In casi eccezionali il periodo della candidatura e del postulato può essere trascorso fuori della comunità religiosa. Ne decide la superiora del centro con il suo consiglio.

7. La candidata presenterà i seguenti documenti: certificato di nascita, certificato di battesimo, di cresima, di stato civile, certificati e diplomi scolastici e di insegnamento di religione, certificati di lavoro, certificato medico, referenze della parrocchia o di un sacerdote che si renda garante della candidata, domanda d'ammissione accompagnata dal curriculum vitae e corredata di fotografie.

Compilerà un apposito modulo, firmerà la dichiarazione di rinunciare ad ogni pretesa di carattere finanziario, in caso dovesse, abbandonare la Congregazione.

8. Se accadesse che una candidata o una postulante non può o non deve rimanere nella Congregazione, le si faciliterà il ritorno alla vita secolare.

9. Due mesi prima dell'ammissione al noviziato la superiora del centro trasmetterà alla superiora generale la propria proposta, una domanda della postulante motivata e la relazione della responsabile della sua formazione.

10. Prima dell'ammissione al noviziato la postulante seguirà un corso di esercizi spirituali di otto giorni.

96. Per accettare una persona che apparteneva ad un altro istituto di vita consacrata, bisogna avere il consenso della superiora generale e richiedere il parere della superiora maggiore di quell'istituto.

97. Una persona che dopo il noviziato, oppure dopo la professione religiosa, è uscita legittimamente dalla Congregazione, può esservi riammessa dalla superiora generale con il consenso del suo consiglio e senza l'obbligo di ripetere il noviziato. La superiora generale stabilirà un periodo di prova e di formazione prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua.

98. Il postulato dura da sei mesi a due anni. In casi giustificati la superiora generale può ridurre questo periodo.

99. La superiora generale con il consenso del suo consiglio, dopo aver esaminato la domanda scritta della postulante e il parere delle persone competenti, decide dell'ammissione della postulante al noviziato.

I. Il noviziato inizia con l'atto di ammissione da parte della superiora generale o della sua delegata, secondo il cerimoniale stabilito.

2. E' illecito ammettere nella Congregazione persone che non appartengono alla Chiesa cattolica oppure che, appartenendo al rito orientale, non hanno ricevuto i lpermesso scritto dalla S. Congregazione per le Chiese Orientali.

3. Non si deve ammettere nella Congregazione persone:

- gravate da debiti che non sono in grado di estinguere;

- che hanno da regolare conti o sono coinvolte in affari a motivo dei quali la Congregazione possa temere cause o difficoltà;

- che hanno dovere di sostenere parenti più stretti, cioè: padre, madre, nonno o nonna;

- che hanno figli da mantenere e da educare.

Nei casi individuali la superiora generale può accordare la dispensa dagli ostacoli di cui alla norma 3.

100. L'ammissione al noviziato non è valida se la postulante:

- non ha compiuto diciassette anni;

- è sposata, mentre dura il suo matrimonio;

- è legata mediante voti o promesse ad un altro istituto di vita consacrata;

- è entrata nella Congregazione per costrizione fisica o morale, oppure è stata accettata da superiore per gli stessi motivi;

- ha nascosto la propria appartenenza ad un altro istituto di vita consacrata;

- ha tenuto nascosta una malattia o un altro grave impedimento alla vita religiosa.

101. Lo scopo del noviziato è un più profondo discernimento dell'autenticità della chiamata divina alla vita nella Congregazione.

In questo periodo, le novizie, docili allo Spirito Santo, tenderanno ad una sempre più profonda esperienza di Dio, ad una apertura alla sua grazia e ad un armonioso sviluppo della vita cristiana. Si dedicheranno allo studio della Sacra Scrittura e degli insegnamenti della Chiesa e apprenderanno i princìpi e la pratica della vita dei consigli evangelici nella nostra comunità apostolica, formando la mente e il cuore allo spirito della nostra Beata Fondatrice. Conosceranno il diritto religioso, il carisma, la storia e la tradizione della Congregazione.

I. Le novizie, consapevoli della responsabilità per la propria vita e la propria vocazione, si impegnino, in questo particolare periodo di grazia, collaborare sempre più intensamente con Dio e a cooperare attivamente con la maestra alla propria formazione.

2. Il carattere di questo periodo esige che la comunità del noviziato viva un ritmo di vita adatto ai suoi fini. La maestra delle novizie stabilirà con la superiora generale il modo di mettere in pratica questo principio.

3. Le novizie non possono frequentare scuote, corsi universitari o assumere altri incarichi non direttamente finalizzati alla formazione prevista per il noviziato.

102. Il noviziato dura un anno. La superiora generale può, per giusti motivi, prolungarlo fino a due anni.

I. La superiora generale con il consenso del suo consiglio può, in casi giustificati, motivati da ragioni di formazione, concedere che in alcuni paesi il tempo del noviziato duri due anni.

Le assemblee nazionali possono chiedere una tale autorizzazione.

103. Un'assenza dalla comunità del noviziato, continua o discontinua che superi i tre mesi, rende invalido il noviziato. Un'assenza che superi i quindici giorni deve essere recuperata.

104. Il noviziato deve essere svolto sotto la guida della maestra delle novizie in una casa giuridicamente designata allo scopo.

105. Dell'erezione, del trasferimento o della soppressione della casa del noviziato decide la superiora generale con il consenso del suo consiglio. Tale decisione deve essere formulata per iscritto.

106. La superiora generale con il consenso del suo consiglio, in casi eccezionali, può concedere di fare il noviziato in un'altra casa della Congregazione, sotto la guida di una professa perpetua, autorizzata, che farà le veci della maestra delle novizie.

107. La superiora generale può permettere che la comunità del noviziato con la maestra delle novizie trascorrano un determinato periodo di tempo in un'altra casa da lei designata.

108. Verso la fine del noviziato, la novizia chiederà per iscritto alla superiora generale l'autorizzazione ad emettere i voti religiosi. La superiora generale con il consenso del suo consiglio, dopo aver esaminato la domanda ed aver ascoltato il parere delle persone competenti, autorizzerà la novizia ad emettere i voti, se la riterrà matura per questo atto. Nel prendere la decisione occorre valutare la sua capacità di perseveranza nello sforzo interiore per uno sviluppo costante. Inoltre bisogna valutare il suo senso soprannaturale, la sua comprensione e l'accettazione delle esigenze della vita religiosa, secondo lo spirito della Congregazione, la sua umiltà, la capacità di vivere in comunità, lo spirito di sacrificio e di apostolato.

1. Due mesi prima della fine del noviziato, la maestra delle novizie presenterà alla superiora generale le relazioni sulle novizie

2. Prima di emettere la professione religiosa, la novizia seguirà un corso di esercizi spirituali di otto giorni.

109. Se si presentassero seri dubbi sulla maturità e sull'idoneità della novizia alla vita religiosa, la superiora generale con il suo consiglio, prolungherà il suo noviziato secondo il punto 102 oppure deciderà la sua dimissione dalla Congregazione e faciliterà, con prudenza e carità, il suo ritorno alla vita secolare.

110. Il periodo della professione temporanea dura cinque anni. La superiora generale con il consenso del suo consiglio, può abbreviarlo a tre anni o prolungarlo secondo le prescrizioni del diritto comune.

1 . La novizia emette la prima professione religiosa un anno. In seguito, la iuniorista rinnova la propria professione ogni due anni, oppure - con il consenso della superiora generale e del suo consiglio - può rinnovare i voti per un anno.

2. La professione religiosa viene emessa secondo il cerimoniale approvato nella Congregazione.

L'atto della professione, firmato dalla professa e dalla superiora generale, è conservato nell'archivio della Congregazione.

111. Per la validità della professione temporanea si richiede che la persona che la emette:

- abbia compiuto almeno diciotto anni;

- abbia fatto validamente il noviziato;

- abbia ottenuto l'autorizzazione ad emettere i voti dalla superiora generale con il consenso del suo consiglio a norma dei diritto;

- che la professione sia esplicita ed emessa, secondo la formula approvata, senza che ci sia violenza, timore grave o inganno;

- che la professione religiosa sia ricevuta dalla superiora generale o dalla sua delegata.

112. Lo scopo dello iuniorato è l'ulteriore approfondimento della formazione generale e religiosa e la realizzazione della vita consacrata in unione armoniosa tra preghiera e lavoro, tra iniziativa e dipendenza, e nella partecipazione alla missione apostolica della Congregazione.

In questo periodo la iuniorista dovrebbe fortificarsi nella vocazione e prepararsi ad una decisione matura del dono definitivo di sé a Dio, mediante la professione perpetua e alla partecipazione responsabile alle attività della Congregazione.

Compito importante dello iuniorato è il discernimento delle capacità della iuniorista ed il completamento dell'istruzione dottrinale e professionale.

1 . Nel periodo della professione temporanea le iunioriste devono vivere nelle comunità in cui sarà possibile completare ed approfondire la loro formazione in vista dei compiti che le attendono. Rimangono affidate ad una suora responsabile della loro formazione. Essa si atterrà al programma approvato nella Congregazione.

Le responsabili delle iunioriste collaboreranno tra loro per assicurare la continuità della formazione ed aiutare ogni iuniorista nel suo sviluppo.

2. Durante il periodo dello iuniorato non si affideranno alle iunioriste incarichi e responsabilità che potrebbero ostacolare la formazione propria di questo periodo.

3. Ogni anno, la responsabile della formazione delle iunioriste presenterà alla superiora generale, tramite la superiora del centro, una relazione su ciascuna di loro.

4. Si raccomanda di organizzare gli incontri periodici delle iunioriste nell'ambito del centro e ogni anno, una riunione delle iunioriste di un dato paese. Quest'ultima riunione verrà diretta dalla superiora generale o da una sua delegata

5. Dopo tre anni di professione le iunioriste hanno voto attivo.

113. Concluso il tempo dello iuniorato, la superiora generale con il consenso del suo consiglio, dopo aver esaminato la domanda scritta della iuniorista e aver sentito il parere delle persone competenti, l'autorizzerà ad emettere la professione perpetua, se la riterrà matura per questo atto. In caso contrario, si prolungherà alla iuniorista la durata della professione temporanea, oppure dovrà lasciare la Congregazione.

114. Nel prendere la decisione occorre valutare l'impegno della iuniorista nella realizzazione delle fondamentali esigenze della vita religiosa: la stabilità del suo carattere, la coerenza riguardo ai compiti assunti, la comprensione della missione della Congregazione ed il senso di responsabilità per la sua realizzazione.

115. La professione perpetua è l'atto di inserimento definitivo nella Congregazione.

1. L'anno che precede la professione perpetua deve essere dedicato in modo particolare alla preparazione a questo atto. La responsabile della formazione stabilirà, insieme alla suora interessata, il piano di lavoro per questo periodo, prevedendo il tempo per approfondire lo studio della teologia della vita religiosa e della spiritualità della Congregazione.

2. Prima della professione perpetua la iuniorista, libera delle occupazioni solite, trascorrerà almeno un mese in un certo isolamento, per prepararsi ad essa con la riflessione e una intensa preghiera. Seguirà anche un corso di esercizi spirituali di otto giorni.

3. La segretaria generale informerà per iscritto della sua professione la parrocchia in cui la neo-professa perpetua è stata battezzata, perché si facciano le opportune annotazioni nell'atto di battesimo. Il voto perpetuo di castità rende invalido un eventuale vincolo matrimoniale di una religiosa.

116. Il passaggio di una religiosa di voti perpetui da un altro istituto religioso può avvenire solo con il consenso delle superiore generali dell'uno e dell'altro istituto e con la voce decisiva dei rispettivi consigli.

1. Il periodo di prova prima dell'emissione della professione perpetua deve durare almeno tre anni e non oltre i cinque. In questo periodo bi sogna fare il noviziato. La persona che passa da un altro istituto è tenuta a vivere i voti secondo le Costituzioni della nostra Congregazione.

2. Se la prova non dovesse aver esito positivo, la religiosa deve ritornare all'istituto da dove era venuta, a meno che non abbia ottenuto l'indulto di secolarizzazione.