COSTITUZIONI DELLE SUORE ORSOLINE DEL S.C.G.A. (del 1985)

 

 

IV - ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE / 3. IL CONSIGLIO GENERALE


 

« Amate particolarmente la vostra Congregazione perché Gesù l'ha scelta per voi. E' la vostra famiglia. In essa dovete santificarvi. Essa deve indicarvi la via del cielo; per mezzo della sua povertà, del suo lavoro, essa vuole condurvi alla santa umiltà ». (Test. XVII)

« Vi supplico, figlie mie, vivete nell'unità, nella concordia. nell'amore sincero, formando come i primi cristiani, un cuore solo e un'anima sola ». (Test. Mie ultime parole)

 

164. Il consiglio generale è composto da quattro assistenti generali, dalla segretaria generale e dall'economa generale. A capo del consiglio generale sta la superiora generale. Come membro del Consiglio può essere scelta una professa perpetua che ha compiuto trent'anni. Il mandato delle consigliere generali dura fino al successivo capitolo ordinario. Possono sempre essere rielette.

165. 1 membri del consiglio partecipano alle decisioni nelle questioni previste dal diritto. Propongono ciò che ritengono necessario per il bene della Congregazione. Consigliano e aiutano la superiora generale nella direzione della Congregazione, condividendone le responsabilità per la vita e lo sviluppo di essa.

I. Le consigliere sono tenute a partecipare alle riunioni del consiglio e a prendere posizioni tutte le volte che se ne presenti la necessità secondo coscienza, esprimendo il loro parere con voto consultivo o deliberativo. Non possono esentarsi dalle riunioni del consiglio senza previo consenso della superiora generale.

2. Per la validità di una decisione per la quale è necessario il voto deliberativo del consiglio, devono prendere parte alla votazione la superiora generale e almeno i due terzi dei membri del consiglio. La votazione deve essere segreta, se lo richiede anche una sola delle votanti.

3. Le consigliere devono abitare nelle vicinanze della sede della superiora generale, per poter facilmente prendere parte alle riunioni del consiglio.

4. La segretaria generale redige il verbale di ogni riunione del consiglio e lo presenta per la firma alla superiora generale e al consiglio.

5. Alle riunioni del consiglio generale allargato prendono parte le superiore maggiori. La superiora generale può invitarvi anche altre suore. Il consiglio generale allargato ha voce consultiva.

166. Il consiglio generale ha voto deliberativo nelle questioni nelle quali, secondo le Costituzioni e le Norme, per la validità della decisione della superiora generale, è necessario il consenso del suo consiglio. Inoltre il consenso del consiglio è necessario per il trasferimento della casa generalizia (occorre informarne la Santa Sede), per l'istituzione delle commissioni di esperti, per la restituzione dei diritti religiosi alle suore che ne fossero state private per fuga o per apostasia.

167. La prima assistente eletta dal capitolo generale è la sostituta della superiora generale. In caso di morte, dimissione o deposizione della superiora generale dirige la Congregazione come vicaria generale. Convocherà in questo caso il capitolo generale elettivo così che esso abbia luogo entro sei mesi dall'inizio del suo mandato.

La vicaria generale si astenga da decisioni che influirebbero in modo essenziale sulla vita e l'attività della Congregazione.

168. La segretaria generale è responsabile della corrispondenza ufficiale della Congregazione, dell'archivio degli atti e della documentazione riguardante la vita, l'amministrazione e la storia della Congregazione.

l. Non può, senza l'autorizzazione della superiora generale, permettere l'accesso ai documenti della Congregazione a persone che non appartengono al consiglio generale.

169. I membri del consiglio generale sono tenuti al segreto in tutte le questioni loro affidate, come segrete, in forza del loro incarico.

170. I membri del consiglio non possono nello stesso tempo essere né superiore locali, né superiore di centri, né maestre delle novizie.

171. Se si dovesse deporre dall'ufficio un membro del consiglio generale, la superiora generale con il suo consiglio prenderanno collegialmente tale decisione.

172. In caso di morte, dimissione o deposizione di un membro del consiglio, la superiora generale con il suo consiglio eleggeranno, a maggioranza assoluta di voti, colei che la dovrà sostituire.