COSTITUZIONI DELLE SUORE ORSOLINE DEL S.C.G.A. (del 1985)

 

 

IV - ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE / 9.

I BENI TEMPORALI E LA LORO AMMINISTRAZIONE


 

« Amate particolarmente la vostra Congregazione perché Gesù l'ha scelta per voi. E' la vostra famiglia. In essa dovete santificarvi. Essa deve indicarvi la via del cielo; per mezzo della sua povertà, del suo lavoro, essa vuole condurvi alla santa umiltà ». (Test. XVII)

« Vi supplico, figlie mie, vivete nell'unità, nella concordia. nell'amore sincero, formando come i primi cristiani, un cuore solo e un'anima sola ». (Test. Mie ultime parole)

 

205. 1 beni temporali della Congregazione devono servire alla realizzazione dei suoi scopi: per il mantenimento e la formazione dei suoi membri, per sostenere le opere apostoliche e per la condivisione con i bisognosi.

L'uso dei beni e la loro amministrazione devono rispondere alle esigenze della povertà evangelica e testimoniare in pratica il primato delle persone e dei beni spirituali.

La superiora generale con il suo consiglio è responsabile dei beni temporali della Congregazione. Ella ne dirige l'amministrazione.

206. Le suore che prendono parte direttamente all'amministrazione dei beni temporali della Congregazione ricordino che, come i servitori evangelici, dovranno rendere conto della loro amministrazione e che sono responsabili dei beni appartenenti alla Chiesa e alla Congregazione.

207. La Congregazione, in quanto persona giuridica, rappresentata dalla superiora generale, ha la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare ed alienare i beni temporali, secondo le prescrizioni del diritto canonico, civile e quello in vigore nella Congregazione. Né i centri, né le singole case della Congregazione hanno la capacità di acquistare, di possedere e di alienare i beni temporali.

1. Il governo generale provvederà, affinché le comunità della Congregazione che operano nei diversi paesi, ottengano la personalità giuridica, secondo le leggi vigenti in ogni paese.

2. In tal caso la superiora generale può nominare la rappresentante legale della Congregazione in un dato paese. Ella agirà in stretta dipendenza dalla superiora generale. Ogni sua decisione più importante necessita dell'approvazione della superiora generale.

3. La superiora generale non può, senza il consenso del suo consiglio, stipulare contratti legali, né transazioni finanziarie con i quali la situazione patrimoniale della Congregazione potrebbe subire detrimento.

4. 1 contratti legali o transazioni finanziarie (acquisto, alienazione, donazione, prestiti) con i quali la situazione patrimoniale della Congregazione potrebbe subire un notevole detrimento, possono essere stipulati solamente con il consenso scritto della superiora generale e del suo consiglio.

5. 1 contratti collettivi di lavoro ed altri riguardanti l'impiego delle suore possono essere stipulati, a nome della Congregazione, dalle superiore dei centri, attenendosi alle prescrizioni stabilite dalle relative Conferenze Episcopali

6. Le copie degli atti giuridici, dei con tratti di lavoro e di altri documenti importanti, devono essere trasmesse al segretariato generale della Congregazione. Tutti gli atti giuridici devono essere stesi conformemente alle norme del diritto canonico e di quello civile.

208. I beni temporali della Congregazione sono amministrati dall'economa generale che agisce sotto la direzione e in dipendenza dalla superiora generale. Ogni sei mesi presenta alla superiora generale e al suo consiglio il rendiconto dello stato giuridico e finanziario della Congregazione. Esso viene esaminato ed approvato dal consiglio generale.

I. L'economa generale vigila sui documenti concernenti l'amministrazione dei beni, sullo stato giuridico e materiale della Congregazione.

2. Aiuta le superiore dei centri e quelle locali nell'ambito delle proprie competenze.

3. La superiora generale, su proposta della superiora del centro, nomina l'economa del centro che opera sotto la direzione di quest'ultima. Nelle comunità locali più numerose, la superiora del centro, su richiesta della superiora locale, nomina l'economa locale, che opera sotto la direzione di quest'ultima.

209. Le comunità locali amministrano i beni temporali, dati loro in uso, nel modo stabilito dalle prescrizioni di cui sopra e nello spirito del voto di povertà.

Nello spirito di unità e responsabilità per la Congregazione, ogni comunità parteciperà materialmente alle necessità comuni della Congregazione. La Congregazione dal canto suo, avrà cura delle necessità delle suore e delle comunità particolarmente bisognose e più povere.

l. La superiora locale è responsabile dell'amministrazione dei beni della comunità. Risponde anche della documentazione giuridica e finanziaria della casa. Ogni sei mesi, presenterà alla superiora generale, tramite la superiora del centro, il rendiconto finanziario. Ad esso allegherà il preventivo delle spese previste per il semestre successivo e gli eventuali progetti degli investimenti.

2. La comunità locale trattiene dalle sue risorse materiali quello che è necessario per vivere e sostenere le opere apostoliche e caritative. Il resto lo mette a disposizione della Congregazione nel modo stabilito dalle prescrizioni in vigore.

3. Le comunità che non possono farlo, ne domanderanno la dispensa scritta per sempre o per un determinato periodo.

4. Conformemente alle prescrizioni del Can. 286 del Codice di Diritto Canonico, le suore non eserciteranno attività commerciale.

210. Per ogni atto che oltrepassa i limiti dell'amministrazione ordinaria dei beni, come pure per l'alienazione dei beni di maggior valore (vendita, donazione), bisogna ottenere il consenso scritto della superiora generale, la quale nell'accordarlo si conformerà alle prescrizioni del diritto e alle disposizioni della Santa Sede.

1. La superiora generale, con il suo consiglio, indicherà con apposita circolare le prescrizioni concernenti l'amministrazione dei beni temporali, la partecipazione delle comunità locali alla cassa comune, il modo di preparare il preventivo delle spese.

2. Fisserà anche, per ogni paese, l'ammontare della somma che oltrepassa i limiti dell'amministrazione ordinaria, come anche, in base ai rispettivi paragrafi del Codice di Diritto Canonico, le prescrizioni concernenti i mutui.

3. Nelle case dove si trovano oggetti di valore storico o artistico (opere d'arte, arredamento, libri e simili), bisogna farne l'inventario. La copia di esso viene trasmessa al segretariato generale. Le superiore locali non possono disporre di questi oggetti senza un esplicito consenso della superiora generale.